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Ordinanza della Capitaneria sui limiti di velocità massima nel Parco
L’Ente gestore del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena disciplina con propri provvedimenti la fruizione delle sue aree marine e terrestri. Tali norme, che prevedono una zonizzazione di tali aree in funzione della differente tutela ambientale di cui godono, prevede limiti e divieti all’accesso, circolazione e pesca in determinate aree. Sono di particolare importanza le ordinanze n. 2 e n. 3 del 2007 [pubblicate integralmente nel numero scorso de “Il ParcoInforma”], la prima delle quali regola la pratica della pesca sportiva all’interno dell’area marina del Parco; la seconda introduce norme di dettaglio inerenti le attività di ormeggio e ancoraggio all’interno del Parco.
A fianco del Parco operano altri soggetti istituzionali legittimati ad emanare ulteriori provvedimenti per garantire la sicurezza nell’area del Parco; per quanto concerne l’area marina, la Capitaneria di Porto è il principale interlocutore dell’Ente Parco ed un soggetto peraltro abilitato, a differenza degli operatori del Parco stesso, a elevare sanzioni amministrative.
Nello scorso mese di giugno è stata emanata dal Comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, dott. Rodolfo Giovannini, un’Ordinanza (n. 45 del 2009) che introduce norme di dettaglio inerenti la sicurezza balneare ed altre attività svolte negli specchi acquei del Circondario Marittimo di La Maddalena e quindi anche all’interno dell’area marina del Parco Nazionale. L’Ordinanza [della quale abbiamo pubblicato nel numero scorso de “Il ParcoInforma” le parti più salienti] affianca le previsioni dell’Ordinanza balneare della Regione Sardegna (Determinazione n. 1456/D del 12 maggio 2008).
Ad integrazione dell’Ordinanza sulla sicurezza balneare, nonché dei limiti di velocità già previsti nell’Allegato A del D.P.R. 17 maggio 1996 (istitutivo dell’Ente gestore del Parco) è stato inoltre pubblicato, alla fine del mese di giugno, un altro provvedimento che stabilisce precise restrizioni ai limiti massimi di velocità dei mezzi nautici nell’area marina del Parco Nazionale e nelle restanti zone del Circondario Marittimo di La Maddalena.
L’ordinanza stabilisce, nel periodo estivo compreso da maggio a ottobre, un limite massimo di 7 nodi entro la fascia di 500 metri dalla costa e un limite massimo di 10 nodi entro i 100o metri dalla costa. Nell’area marina del Parco, oltre tali fasce, dovrà essere rispettata la velocità massima di 15 nodi prevista dall’Allegato A del D.P.R. 17 maggio 1996.
Per tutte le altre attività da svolgersi all’interno del Parco è necessario fare riferimento a norme nazionali o regionali. Ulteriori informazioni possono essere reperite consultando il sito internet dell’Ente Parco www.lamaddalenapark.it oppure il precedente numero de “Il ParcoInforma”, anche on line all’indirizzo www.parcoinforma.it.
Articolo 1
Nel periodo che va da novembre ad aprile nelle zone di mare comprese nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, la velocità di tutte le unità che navigano entro i 300 metri dalla costa non deve superare i 7 nodi.
Articolo 2
Nelle acque del Circondario Marittimo di La Maddalena, durante il periodo di validità dell’Ordinanza Balneare citata in premessa [Ordinanza Balneare 045/09 datata 11 giugno 2009, N.d.R] che va da maggio ad ottobre, la velocità massima delle unità in transito non deve essere superiore a:
7 nodi entro la fascia dei 500 (cinquecento) metri dalla costa;
10 nodi nella fascia compresa tra i 500 (cinquecento) metri e i 1000 (mille) metri dalle spiagge;
e deve essere mantenuto comunque un assetto dislocante.
Articolo 3
Per l’intero arco dell’anno, l’accesso ai porti di La Maddalena e di Palau ed il transito nell’Arcipelago di La Maddalena da parte:
- delle navi che effettuano i servizi di linea per i collegamenti con la Sardegna
e con la Corsica;
- delle navi da crociera dirette nei porti o nelle rade dell’Arcipelago;
- delle navi da carico inferiori a 300 tonnellate di stazza lorda;
deve avvenire esclusivamente lungo i percorsi evidenziati nell’allegata cartina ad una velocità non superiore ai 15 nodi; tale limite riguarda anche tutte le unità da diporto nazionali ed estere e quelle appartenenti al naviglio minore, come definite dall’articolo 136 del Codice della Navigazione, che percorrono i suddetti percorsi nel tratto di mare che va dalla congiungente Punta Sardegna - Punta Tegge alla congiungente Capo d’Orso – Punta Fico, mantenendo comunque un assetto dislocante.
Articolo 4
Le Ordinanze n. 18/2000 datata 14 giugno 2000 e n. 52/2003 datata 7 agosto 2003 di questo Comando sono abrogate.
Articolo 5
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, ai sensi degli Artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’Art. 53 del D.L.vo 171/2005.
Articolo 6
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
