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La Capitaneria di Porto pubblica l’Ordinanza sulla sicurezza balneare
In data 11/06/2009 è stata emanata dal Comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, dott. Rodolfo Giovannini, un’Ordinanza (n. 45 del 2009) che introduce norme di dettaglio inerenti la sicurezza balneare ed altre attività svolte negli specchi acquei del Circondario Marittimo di La Maddalena e quindi anche all’interno dell’area marina del Parco Nazionale. L’Ordinanza [della quale pubblichiamo in queste due pagine gli articoli più salienti] affianca le previsioni dell’Ordinanza balneare della Regione Sardegna (Determinazione n°1456/D del 12 maggio 2008).
La disciplina della pesca si integra senza incongruenze con quella stabilita dall’Ente Parco [pubblicata integralmente nelle pagine seguenti]. A tutti gli utenti dell’area del Parco raccomandiamo di osservare scrupolosamente le norme in vigore al fine di godere nel modo più appropriato delle bellezze naturali dell’Arcipelago, evitando altresì di essere sanzionati dalle competenti Forze dell’Ordine.
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1. Dal 01 maggio al 31 ottobre (stagione balneare) di ogni anno l’uso delle spiagge, dei litorali e delle acque ove si esercitano le attività balneari e la nautica da diporto è disciplinato dalla presente Ordinanza, fatte salve le disposizioni dettate dalla Regione Sardegna e compatibilmente con le disposizioni del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena per quanto concerne le aree del Parco.
2. Presso gli stabilimenti balneari, durante la stagione balneare, devono essere attivati iservizi di salvataggio negli orari e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Se una struttura balneare o uno stabilimento balneare intende esercitare l’attività prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, senza attivare in tale periodo il prescritto servizio di salvataggio, lo stabilimento sarà inteso come operante soltanto per elioterapia. In tale caso il concessionario deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO“.
3. I Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nelle spiagge libere, devono darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di La Maddalena prima dell’inizio della stagione balneare e provvedere contemporaneamente ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
ARTICOLO 2 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI
1. La fascia di mare estesa per una distanza sino a 200 metri dalle spiagge o dalle coste rocciose e di 100 metri dalle coste a picco è propriamente destin ata alla balneazione. Il bagnante che intenda praticare il nuoto al di fuori di tale area ha l’obbligo di segnalare la propria presenza con le stesse modalità di chi pratica immersioni subacquee, assicurando a sé l’apposito segnale galleggiante attraverso l’utilizzo di una sagola galleggiante di lunghezza non superiore a metri 3. Eccezione a ciò è data a chi pratica il nuoto senza distanziarsi dall’unità alla fonda dalla quale proviene, entro un raggio di 10 metri dalla stessa.
1.1. Il limite della zona di balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari ovvero nelle spiagge libere dai Comuni competenti per territorio, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due.
1.2. I Comuni ed i concessionari per le aree in concessione devono segnalare inoltre il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (batimetrica metri 1,00) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiori a mt. 5, le cui estremità sono ancorate al fondo.
1.3. In mancanza di tali segnalazioni ovvero della chiusura delle baie con cavi tarozzati, i soggetti obbligati alla segnalazione devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue), con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt. 200 dalla costa) NON SEGNALATO” ovvero “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (profondità mt. 1,00) NON SEGNALATO”.
2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 08,30 e le 19,30 E’ VIETATO:
2.1 il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi; eccezione a ciò è data dalla possibilità di navigare in tali zone conferita ai natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Dal divieto di transito sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d’Istituto o da quelli diversi, impiegati d’ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall’Autorità Marittima.
Sono altresì esentati dal divieto di transito di cui sopra, i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza del Decreto del presidente della Repubblica 08.06.1982, n°470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura chiaramente leggibile “SERVIZIO CAMPIONAMENTO “, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, ed adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno mantenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
2.2 l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati;
2.3 tali zone di mare possono essere attraversate da unità in navigazione ai soli fini dell’atterraggio per il tempo strettamente necessario all’imbarco e sbarco dalle stesse purché a lento moto (minima velocità di manovra) all’interno degli appositi corridoi di lancio. In assenza degli stessi è permesso l’avvicinamento al litorale con rotta perpendicolare alla linea di costa, con gli stessi limiti e prescrizioni, in assenza di bagnanti nel raggio di 50 metri dall’unità;
2.4 occupare la fascia di metri 5 dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
3 è altresì vietato l’atterraggio di surf (tavole spinte dal moto ondoso) windsurf e di Kite-Surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, a ciò appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio per un raggio di almeno 100 metri. La condotta degli stessi è altresì vietata ad una distanza inferiore a 100 metri dai bagnanti. La normativa generale per la condotta dei windsurf e kite-surf trova applicazione in tutto il territorio di competenza fatta eccezione per la zona di Porto
Pollo e Porto Liscia; riconosciuta la rilevanza internazionale acquisita dalle stesse per la pratica di tali attività e l’intensa presenza di atleti e praticanti questi sports specie nel periodo estivo, tali aree vengono normate attraverso appositi provvedimenti.
ARTICOLO 3 – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI
[Omissis: si rimanda alla versione integrale dell’Ordinanza]
ARTICOLO 4 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
E’ vietata la balneazione:
a) nei porti, porticcioli, specchi acquei antistanti i pontili d’ormeggio e campi boe destinati alla sosta di unità; b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti e dalle strutture portuali; c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano in corso lavori ed in prossimità di navi commerciali alla fonda a ciò non appositamente attrezzate; d) all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati; e) nelle vicinanze di impianti, attrezzi od unità da pesca in attività di pesca; f) nelle zone di mare di volta in volta indicate da apposite Ordinanze.
ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELLA PESCA
L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca è vietato dalle ore 08.00 alle 20.00, nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge o dalle coste rocciose e di 100 metri dalle coste a picco. Considerata la particolare morfologia della linea di costa dell’area di competenza che vede specie nelle coste a picco un repentino aumento della batimetria proporzionalmente alla distanza dalla costa, la pesca professionale viene permessa, dalle ore 19,30 alle ore 09,00, sino ad una distanza di 50 metri dalle coste a picco e 100 metri dalle spiagge, escluso le aree specificamente interdette da altri provvedimenti normativi.
E’ sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario in presenza dei bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In prossimità di coste a picco la pesca subacquea è consentita a distanze superiori a metri 100 dalle medesime ma solo in assenza di bagnanti nel raggio di 300 metri dal pescatore.
È vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione.
ARTICOLO 6 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE
La disciplina dello sci nautico è contenuta dal Decreto del 26.01.1960 come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 del Ministero della marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, al paracadutismo ascensionale nonché al rimorchio di galleggianti comunemente denominati “banana boat” e similari.
ARTICOLO 7 – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO
I titolari di attività nautiche e locazione di natanti in prossimità delle spiagge devono richiedere alla competente Autorità l’autorizzazione al posizionamento di appositi corridoi di atterraggio. In base alla tipologia della spiagge ed alla presenza di attività nautiche potranno essere realizzati corridoi comuni a più attività e comunque di pubblico uso. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche :
a. Larghezza non inferiore a mt.05; b. Profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti; c. Delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e, successivamente, a 50 metri; d. Individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
Norme di comportamento: a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela ( wind-surf ) devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità possibile; b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e comunque, a velocità non superiore a 3 nodi; c) È fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio.
ARTICOLO 8 – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI JET–SKI (SCOOTER D’ACQUA) E NATANTI SIMILARI
Scooter acquatici e natanti similari possono circolare, fatte salve particolari disposizioni regolanti la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di unità navali all’interno di aree marine ricadenti nell’ambito del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena:
1) durante la stagione balneare di ciascun anno nelle seguenti zone di mare alle seguenti condizioni :
• Il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti e porticcioli e pontili aperti al traffico marittimo da diporto o da unità maggiori o da corridoi appositamente concessi;
• L’entrata e l’uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
• La navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 500 e metri 300 dal 1 Novembre al 30 Aprile;
• E’ consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.
2) Gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa o da unità appoggio;
3) La condotta degli scooter acquatici è consentita solo previo possesso di idonea Patente Nautica;
4) Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato una cintura di salvataggio individuale ed inoltre il mezzo deve essere dotato di apposito congegno di spegnimento a strappo. E’ vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.
5) I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di appositi congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI
[Omissis: si rimanda alla versione integrale dell’Ordinanza]
ARTICOLO 10 – RINVII
[Omissis: si rimanda alla versione integrale dell’Ordinanza]


