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Disciplinari e ordinanze


L’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena disciplina con propri atti la fruizione delle sue aree marine e terrestri. Tali norme, che prevedono una zonizzazione di tali aree in funzione della differente tutela ambientale di cui godono, prevede limiti e divieti all’accesso, circolazione e pesca in determinate aree. Sono di particolare importanza le ordinanze n. 2 e n. 3 del 2007, la prima delle quali regola la pratica della pesca spotiva all’interno dell’area marina del Parco; la seconda introduce norme di dettaglio inerenti le attività di ormeggio e ancoraggio all’interno del Parco.
Per tutte le altre attività da svolgersi all’interno del Parco è necessario fare riferimento a norme nazionali o regionali. Ad esempio, l’esercizio dello sci nautico è disciplinato dal D.M. 26.01.1990.

Le modalità per l’esercizio della pesca subacquea sono invece disciplinate compiutamente dalla L. 14.10.1963 n. 963 e dal D.P.R. 02.10.1968 n. 1639, modificato dal D.P.R. 18.03.1983 n. 219 e dalla L. 25.08.1988, le cui norme sono riassunte di seguito:
L’esercizio della pesca subacquea sportiva è consentito in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione ed in ore diurne.
Anche se nella zona vigono divieti meno stringenti, per la legge nazionale essa inoltre è vietata: - a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti; - a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta; a distanza inferiore a 100 metri dalle navi fuori dai porti; - in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata dei porti ed ancoraggi, determinate dal Capo del Compartimento Marittimo; - dal tramonto al sorgere del sole; - ai minori di anni 16.

Il pescatore subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. E’ vietato tenere in posizione di caricamento fucili e pistole per la pesca se non in immersione.
Per quanto riguarda le altre attività da svolgersi in aree marine, la Regione Sardegna ha emanato nel 2008 un’apposita Determinazione al fine di disciplinare, al pari dell’Ordinanza n. 45/2009 della Capitaneria di Porto, le attività esercitabili sul demanio marittimo.